DETRAZIONI FISCALI TENDE DA SOLE: LE CONDIZIONI DELL’ECOBONUS 2024

Le detrazioni fiscali tende da sole o anche Ecobonus per le spese per “l’acquisto con posa in opera di schermature solari” è stata confermata dalla legge di bilancio 2022 e avrà valore fino sino al 31.12.2024.

Prevede una detrazione IRPEF (per le persone fisiche) e IRES (per le società) nella misura del 50% per una spesa pari a € 60.000 per interventi singoli volti all’acquisto di pergole e tende da sole, da suddividere obbligatoriamente in dieci rate annuali di pari importo.

L’importo massimo della schermatura che può essere portata in detrazione è il 50% di 230€/mq. Dalla limitazione restano esclusi i costi di posa, prestazioni professionali, opere complementari quali smontaggio, dismissione e iva che beneficiano nella loro totalità della detrazione al 50%.

Vediamo nel dettaglio queste detrazioni fiscali tende da sole e come usufruirne.

detrazioni fiscali tende da sole

ECOBONUS 50%

 

Chi può richiedere il bonus tende da sole 2024?

Persone fisiche assoggettate all’IRPEF:

  • proprietario dell’immobile,
  • nudo proprietario,
  • chi può esercitare di un diritto reale di godimento come l’usufrutto,
  • l’inquilino in affitto,
  • chi detiene l’immobile in comodato,
  • i condomini, per gli interventi sulle parti comuni,
  • nuovo titolare in caso di cessione dell’immobile

Soggetti giuridici assoggettati all’IRES:

  • imprese
  • chi usa l’immobile per l’esercizio dell’attività professionale
  • associazioni tra professionisti
  • enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale ma che versano l’IRES
  • istituti autonomi per le case popolari e gli enti con le stesse finalità

Per quali opere si può richiedere il bonus tende?

  • tende mobili
  • chiusure oscuranti (ad esempio persiane, avvolgibili, tapparelle) che possono essere in combinazione con vetrate o autonome (aggettanti).
    Nel caso di sola sostituzione di chiusure oscuranti, la nuova installazione deve possedere un valore della resistenza termica supplementare superiore a quella della precedente installazione affinché venga conseguito un risparmio energetico. Per le “chiusure oscuranti” sono ammessi tutti gli orientamenti;
  • schermature solari (ad esempio tende da sole, veneziane, tende a rullo, tende a bracci)

Caratteristiche tecniche

Per usufruire di queste detrazioni fiscali tende da sole, le schermature solari devono avere le seguenti caratteristiche tecniche:

  1. devono essere applicate a protezione di una superficie vetrata
  2. devono essere applicate in modo solidale con l’edificio e non liberamente, montabili e smontabili dall’utente
  3. possono essere applicate, rispetto alla superficie vetrata, all’interno o all’esterno
  4. devono essere mobili
  5. devono essere schermature “tecniche”, vale a dire diverse da semplici elementi di arredo
  6. devono essere poste da Est a Ovest passando da Sud. Ogni altro orientamento è escluso (Nord, Nord-Est, Nord – Ovest). Per le “chiusure oscuranti” – persiane, avvolgibili, tapparelle o sistemi alternativi quali tende – sono ammessi tutti gli orientamenti
  7. il gTOT nella relazione fra schermo e vetro deve essere pari o inferiore a 0,35
  8. devono possedere una marcatura CE del produttore
  9. devono rispettare le leggi e normative nazionali e locali vigenti in materia di urbanistica, efficienza energetica e di sicurezza

 

Ricorda che

  1. INTERVENTI IN EDILIZA LIBERA
    1. NON sono assoggettati alla richiesta di ulteriori documenti (visto di conformità, asseverazione della congruità dei prezzi)
  2. INTERVENTI NON IN EDILIZIA LIBERA
    1. del valore complessivo = o < 10.000,00€ NON sono assoggettati alla richiesta di ulteriori documenti (visto di conformità, asseverazione della congruità dei prezzi)
      del valore complessivo > 10.000,00€ sono assoggettati alla richiesta di ulteriori documenti (visto di conformità, asseverazione della congruità dei prezzi)

Quali spese sono ammissibili?

  • IVA applicata (solo per soggetti IRPEF)
  • fornitura e posa in opera di sistemi di schermatura solare
  • eventuale smontaggio e dismissione di analoghi sistemi preesistenti
  • opere provvisionali e accessorie (es. interventi edili necessari alla posa, utilizzo cestelli elevatori ecc.)
  • spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi nonché della documentazione tecnica necessaria (es, geometri, architetti ecc. ad esclusione dei costi derivato dal visto di conformità e asseverazione della congruità dei prezzi )

Non possono fruire dell’agevolazione gli interventi di sostituzione parziale di componenti del prodotto, quali telo, motori, manovre, ecc.

Come usufruire dell’ecobonus?

  • Utilizzo diretto come detrazione d’imposta: il beneficio del 50% viene ripartito in 10 quote annuali da riportare nella denuncia dei redditi del cliente ( spesa € 10.000, detrazione € 5.000)
  • Sconto in fattura: contributo anticipato dal fornitore sotto forma di sconto diretto in fattura sul corrispettivo dovuto pari al 50% dell’ammontare della fornitura ( spesa € 10.000 – sconto in fattura € 5.000 = credito d’imposta maturato dal fornitore € 5.000) che potrà a sua volta cedere o compensare in F24.
  • Cessione del credito: il cliente, alla stipula del preventivo, può specificare la volontà di cedere il credito sottoscrivendo un accordo preliminare con il fornitore oppure, in piena autonomia, cederlo a banche o intermediari finanziari.

N.B: Sia per la cessione del credito che per lo sconto in fattura il contribuente dovrà comunicare l’opzione in via telematica. Direttamente o rivolgendosi a CAF o professionisti abilitati (commercialisti, consulenti del lavoro…) secondo le modalità definite con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 08 agosto 2020, del 12 ottobre 2020 e 12 novembre 2021 entro il 16 marzo dell’anno successivo.

Nel dettaglio invitiamo a consultare il seguente link:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/web/guest/softwarecomunicazionecessionecreditisconticir20

Che cosa fare per ottenere il bonus?

Chi vuole ottenere il bonus tenda da sole 2022 deve effettuare pagamenti tracciabili, utilizzando carte di credito o debito, o bonifici bancari o postali. Tali documenti vanno conservati, insieme anche ai documenti di tipo tecnico e amministrativo relativi agli interventi effettuati.

Nello specifico, inoltre, deve:

  • Rispettare i requisiti previsti dalla legge per gli interventi da effettuare.
  • Accedere al sito web messo a disposizione da ENEA (https://detrazionifiscali.enea.it/) ed inserire i seguenti dati per la compilazione entro 90 giorni dalla fine dei lavori o di collaudo:
    • Dati generali: dati fiscali del contribuente e dati catastali dell’immobile su cui sono state installate le schermature solari
    • Tipo di intervento: interventi su involucro (voce 345)
    • Strutture: schermature solari; selezionare “nuovo gruppo di schermature solari” per inserire le caratteristiche tecniche della/e tenda/e indicate in fattura.

Il fattore di trasmissione solare gTOT è dichiarato dal fornitore della tenda e dovrà essere riportato nell’apposita casella.

Nessun valore, invece, va inserito per quanto riguarda la resistenza termica supplementare (delta R). In quanto tale valore sarà da indicare solamente nel caso di sostituzione di una chiusura oscurante senza serramento (es. scuri, persiane, tapparelle, ecc.).

Al termine della procedura, a conferma della registrazione e dei salvataggi, si riceverà il codice identificativo CPID. Codice necessario per ottenere la detrazione, da conservare unitamente alle fatture e alle ricevute dei bonifici.

  • Effettuare il pagamento

❖ per i contribuenti non titolari di reddito di impresa: tramite bonifico parlante utilizzando le opzioni bancarie riservate ai bonifici per eco-bonus / risparmio energetico (richiedere la corretta dicitura per la detrazione fiscale al proprio istituto bancario), indicando nella causale:

  1. i riferimenti alla normativa vigente (schermatura solare mobile ai sensi della L. 296/06 e successive modificazioni)
  2. i riferimenti alla fattura (nr. fattura e data emissione)
  3. codice fiscale del beneficiario della detrazione
  4. codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento

❖ i contribuenti titolari di reddito di impresa sono esonerati dall’obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. In tal caso la prova delle spese potrà esser costituita dalla fattura e la detrazione fiscale sarà calcolata sul totale imponibile, al netto dell’iva. Devono conservare copia della documentazione per presentarla al proprio consulente fiscale (Commercialista o CAF)

In caso di cessione e/o sconto in fattura:

  • Comunicazione telematica per l’esercizio dell’opzione per l’ottenimento dello sconto in fattura e/o cessione del credito.
  • Acquisire in caso di cessione del credito anche il visto di conformità, che viene rilasciato da dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF. Diverso sarà il caso in cui il credito venga utilizzato direttamente, in quanto il CAF provvederà direttamente ad asseverare in sede di dichiarazione dei redditi.

Quale documentazione deve rilasciare il fornitore?

La fattura deve riportare i seguenti elementi:

  • Nome e tipo del prodotto
  • Co-intestazione in caso di più intestatari
  • Dichiarazione che il prodotto è conforme alla norma EN 13561
  • Dichiarazione del fabbricante
  • Dicitura intervento di risparmio energetico Schermatura solare mobile ai sensi della L. 296/06 e successive modificazioni e conforme alla normativa CE EN 13561
  • Valore gTOT relativo ad ogni singola schermatura solare secondo la norma EN 14501
  • Unità di misura e relativi metri quadri
  • Costo del prodotto, costo della posa in opera, costo per l’eventuale smontaggio e dismissione di analoghi sistemi preesistenti, costi di prestazioni professionali.

Quale documentazione conservare?

Per queste detrazioni fiscali tende da sole, il contribuente deve conservare i seguenti documenti per almeno 10 anni ed eventualmente esibirli su richiesta dell’Agenzia delle Entrate o dell’Enea per i dovuti controlli:

  • Certificazione del fornitore che attesti il rispetto dei requisiti tecnici
  • Originale della documentazione inviata all’ENEA firmata e stampa della mail contenente il codice CPID come garanzia
  • Schede tecniche dei componenti, manuale d’uso con dichiarazione CE, dichiarazione di corretta posa compilata e dichiarazione del fabbricante.
  • Delibera assembleare di approvazione dei lavori nel caso di interventi sulle parti comuni condominiali Fatture relative alle spese sostenute
  • Ricevuta del bonifico recante la causale del versamento, indicazione della legge agevolativa, il C.F. del beneficiario della detrazione, numero e data fattura e il numero di P.Iva o C.F. del soggetto destinatario del bonifico.
  • Comunicazione telematica inviata all’Agenzia delle Entrate relativa all’opzione per l’ottenimento dello sconto in fattura e/o della cessione del credito
  • Asseverazione della congruità dei prezzi / autocertificazione della tipologia d’intervento

ECOBONUS 110%

 

L’installazione di prodotti per la schermatura solare, come pergole e tende da sole, non ha diritto, come intervento singolo, al cosiddetto Ecobonus del 110%.

Può rientrare in questa forma di Ecobonus solo se in combinazione con uno dei seguenti interventi abilitanti, che il Decreto Rilancio (legge n.77 del 17 luglio 2020) ha individuato come quelli trainanti per avere diritto alla detrazione fiscale del 110% – articolo 119 comma 1:

1. Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio medesimo.

2. Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microgenerazione.

3. Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microgenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smantellamento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

Se le schermature solari, come pergole e tende da sole, sono acquistate e installate in combinazione con almeno uno dei sopra descritti interventi, sarà possibile detrarle al 110% in cinque anni oppure cedere il credito d’imposta.

N.B. Nel caso in cui uno dei tre interventi trainanti sopra citati sia vietato da regolamenti edilizi, urbanistici o ambientali, l’Ecobonus 110% potrà essere applicato anche agli interventi singoli trainati (come le schermature solari) purché si ottenga un miglioramento energetico di almeno due classi o la classe più alta. Magari grazie alla combinazione con altri interventi singoli (es. schermature solari + serramenti, schermature solari + fotovoltaico ecc)

Chi può accedere all’Ecobonus 110%

  • i condomìni;
  • le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni;
  • gli Istituti autonomi case popolari;
  • le cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
  • dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
  • dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

N.B. I titolari di reddito d’impresa o professionale rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati dal condominio sulle parti comuni. 

Quali sono le prerogative per poter accedere all’Ecobonus 110% e usufruire delle detrazioni fiscali tende da sole?

  • comportare un guadagno di almeno due classi di attestazione delle prestazioni energetiche dell’edificio o il conseguimento della classe energetica più alta (APE);
  • essere asseverato da un tecnico abilitato (asseverazione tecnica e di congruità delle spese);
  • i materiali isolanti utilizzati per l’isolamento delle parti opache devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi (CAM);
  • essere realizzato in condomini o unità immobiliari adibite ad abitazione principale.